Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge ha per oggetto l'attività di lobbying e relazioni istituzionali svolta dai gruppi di pressione nei confronti dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      2. Ai fini della presente legge per attività di lobbying e relazioni istituzionali si intende ogni attività, anche organizzata, svolta da persone, gruppi, associazioni, enti, società o imprese intesa a rappresentare o a perseguire determinati interessi propri o di terzi nei confronti dei componenti del Parlamento, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione.
      3. Non sono attività di lobbying e relazioni istituzionali:

          a) le attività svolte per fini istituzionali, di interesse pubblico o di carattere generale, sociale o umanitario;

          b) le attività svolte da organizzazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;

          c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di comunicazione;

          d) le dichiarazioni rese nel corso di incontri o di audizioni pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni o ai Comitati parlamentari.