1. La presente legge ha per oggetto l'attività di lobbying e relazioni istituzionali svolta dai gruppi di pressione nei confronti dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Ai fini della presente legge per attività di lobbying e relazioni istituzionali si intende ogni attività, anche organizzata, svolta da persone, gruppi, associazioni, enti, società o imprese intesa a rappresentare o a perseguire determinati interessi propri o di terzi nei confronti dei componenti del Parlamento, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione.
3. Non sono attività di lobbying e relazioni istituzionali:
a) le attività svolte per fini istituzionali, di interesse pubblico o di carattere generale, sociale o umanitario;
b) le attività svolte da organizzazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;
c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di comunicazione;
d) le dichiarazioni rese nel corso di incontri o di audizioni pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni o ai Comitati parlamentari.